Il decreto penale di condanna è regolato dagli articoli da 459 a 464 del codice di procedura penale e viene emesso su richiesta del Pubblico ministero dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per reati di non particolare gravità, per i quali si possa applicare la sola pena pecuniaria (multa o ammenda).
La richiesta del Pubblico ministero va presentata entro il termine di sei mesi dal giorno in cui il nominativo della persona indagata è iscritto nel registro delle notizie di reato.
La pena pecuniaria può essere applicata anche in sostituzione della pena detentiva (reclusione o arresto) in ragione di euro 250 per ogni giorno di pena detentiva.
La pena può essere diminuita fino alla metà rispetto alla pena minima prevista per ciascuna tipologia di reato.
Il decreto viene notificato (cioè portato a conoscenza) della persona imputata secondo le norme in materia di notificazioni (articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale), che prevedono che ne venga recapitata una copia presso l’abitazione o presso altro domicilio del soggetto.
Nel decreto penale è già indicato il difensore dell’imputato/a.
L’imputato/a e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo di un difensore, opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di pace del luogo ove l’interessato/a si trovi
La Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha sede in Udine, largo Ospedale Vecchio n. 1, ala penale, piano secondo.
L’imputato/a può chiedere, con l’opposizione, il giudizio immediato (vale a dire il giudizio dibattimentale ordinario in udienza pubblica) oppure il giudizio abbreviato (che non prevede la celebrazione del dibattimento in udienza pubblica e comporta in caso di condanna la diminuzione di un terzo della pena) oppure l’applicazione della pena (vale a dire l’accordo tra difensore e pubblico ministero sull’entità della pena, che comporta la diminuzione della stessa fino ad un terzo e che deve essere vagliato dal giudice nella sua congruità); può anche presentare, per determinate tipologie di reato (contravvenzioni) ed in presenza dei presupposti di legge, domanda di oblazione, la quale comporta il versamento di una somma di denaro e la conseguente estinzione del reato, salvo che persistano conseguenze dannose o pericolose, nel qual caso l’oblazione non è ammessa.
In assenza di opposizione il decreto penale diventa esecutivo. Se il giudice non ha concesso la sospensione condizionale della pena, la somma dovrà essere pagata, eventualmente in forma rateale nel caso di importi di significativa entità. La sospensione condizionale della pena può essere concessa nei soli casi in cui il giudice ritenga che l’imputato/a non commetterà altri reati in futuro.
L’imputato/a e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia, il quale, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia de gli atti del fascicolo negli uffici della Cancelleria.
L’imputato/a e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, qualora non vi abbiano già provveduto, devono dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni degli atti relativi al procedimento, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Tribunale o del Tribunale del luogo ove si trovano, oppure con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore. In caso di mancata comunicazione del successivo mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite, per l’imputato/a, nel luogo in cui il decreto penale è stato notificato e, per la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, mediante deposito in Cancelleria.
Il decreto penale esime dal pagamento delle spese processuali e non comporta l’applicazione di pene accessorie. Vanno invece applicate le sanzioni amministrative accessorie (come ad esempio la sospensione o la revoca della patente di guida) e la confisca di corpi di reato o cose pertinenti al reato nei casi previsti dalla legge.
Per il pagamento è necessario attendere la notificazione della cartella esattoriale da parte dell’agente per la riscossione Equitalia Giustizia s.p.a. competente per territorio a norma dell’art. 227, D.P.R. n. 115/2002.
Il decreto penale di condanna viene iscritto nel casellario giudiziale (cioè nell’archivio dei dati giudiziari di un determinato soggetto), ma non risulta presente nel certificato che sia richiesto dall’interessato. Può essere valutato come un precedente penale in caso di successiva condanna.
Se il condannato/a non commette reati entro il termine di cinque anni (per delitto) o di due anni (per contravvenzione), che decorrono dal momento in cui il decreto penale è divenuto esecutivo, il reato oggetto del decreto penale di condanna viene dichiarato estinto a richiesta dell’interessato o del suo difensore, da presentarsi al giudice che ha emesso il decreto.