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Iscrizioni all’elenco dei mediatori familiari

Nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, a norma dell’art. 473-bis.10 c.p.c., il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte in un apposito elenco, tenuto dal presidente del tribunale.

Il mediatore familiare è un soggetto terzo imparziale, con una formazione specifica per potere svolgere la cosiddetta mediazione familiare, cioè aiutare le coppie che intendono separarsi o divorziare o sono già separate o divorziate a trovare degli accordi in merito alle questioni inerenti all’affidamento dei figli e al mantenimento.

Il mediatore familiare fornisce informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità di un percorso conciliativo al fine di consentire alle parti di valutare se intraprenderlo.

L’elenco è formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

L’elenco è permanente e ogni quattro anni il comitato procede alla sua revisione, eliminando coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater disp. att. c.p.c. o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Normativa di riferimento.

Artt. 473-bis.10 c.p.c.

Artt. 12-bis – 12-sexies disp. att. c.p.c. 

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

DOVE SI RICHIEDE

Alla segreteria della presidenza del Tribunale di Udine, Largo Ospedale Vecchio 1, stanza n. 39 o mediante invio della domanda a mezzo PEC all’indirizzo prot.tribunale.udine@giustiziacert.it.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La domanda deve essere diretta al presidente del tribunale utilizzando il modulo scaricabile al seguente link e deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Se viene inviato a mezzo PEC, il modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

COSTI

·           1 marca da bollo da € 16,00 sulla domanda

·           Versamento della somma di € 168,00 c/c postale n. 8003 tasse concessioni governative, solamente dopo avere ricevuto la comunicazione del parere favorevole alla iscrizione del comitato preposto, qualora il competente Ministero si pronunci nel senso dell’obbligo di tale pagamento.

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