È una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini, in caso di inerzia dell’assemblea. La nomina di un amministratore è obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore ad otto (art. 1129 c.c. come modificato dall'art. 9 della L. 11/12/2012 n. 220).
NORMATIVA
Art. 1129 1° comma del Codice Civile, come modificato dall'Art. 9 della Legge 11/12/12 n.220
Se l’assemblea non ha provveduto alla nomina, uno o più condomini o l'amministratore dimissionario possono richiedere la nomina all’autorità giudiziaria con ricorso in carta semplice, senza l’assistenza di un legale.
È competente il Tribunale del luogo dove si trova il condominio.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale del luogo in cui ha sede il condominio.
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione Largo Ospedale Vecchio, 1
INFORMAZIONI: volontariagiurisdizione@giustizia.it
Il ricorso deve indicare:
Il Giudice, con decreto, fissa l’udienza e il termine entro il quale il ricorrente deve notificarlo ai condomini che non hanno presentato il ricorso. All’udienza fissata dal Giudice possono partecipare tutti i condomini.
COSTITUTTI GLI IMPORTI SOPRA INDICATI (contributo unificato, diritto forfettario di notifica, diritti di copia) vanno effettuati telematicamente tramite la piattaforma Pago PA, come da istruzioni reperibili qui.
MODULO: ricorso per la nomina di amministratore di condominio