La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).
Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall’erario.
CHI PUÒ RICHIEDERLOPer essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (tale importo ogni due anni può essere adeguato in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Ai fini della determinazione dell’importo la legge prevede inoltre precise modalità di calcolo:
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero a imposta sostitutiva.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse.
N.B. Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
Presso la Cancelleria del Dibattimento o del GIP in funzione dello stato del procedimento.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARICon domanda in carta semplice:
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario, se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza a un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al Magistrato che procede.
La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea è tenuto a corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.
Se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.
Il Giudice che procede può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.
La falsità o le omissioni nell’autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
N.B. L’istanza non può essere presentata direttamente in udienza (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge dall'art. 1 c. 1 Legge. 24 luglio 2008, n. 125).
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