Si tratta del registro in cui vengono indicati i dati relativi alla stampa periodica. Per ogni testata nel Registro Stampa sono indicati il titolo, la natura, la periodicità con cui viene stampata, la tipografia, la sede della direzione (redazione), nonché i nomi del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile.
Ai sensi dell’art. 1 L. 47/1948 sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 l. 62/2001 sono soggetti alle disposizioni della legge sulla stampa anche i prodotti editoriali pubblicati on-line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva diffusi con periodicità regolare e contraddistinti da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto; non costituiscono prodotto editoriale i prodotti discografici e cinematografici e i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.
Ai sensi dell’art. 16 L. 62/2001 i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'art. 1 c. 6 lettera a) n. 5) Legge. 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 Legge. 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.
CHI PUÒ RICHIEDERLOChiunque voglia pubblicare un periodico soggetto all’iscrizione nel Registro Stampa ai sensi dell’art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47.
DOVE SI RICHIEDETribunale di Udine - Stanza n.3 sita al piano terra dell'edificio prospicente Via Morpurgo (ala penale del palazzo)
Responsabile del servizio dott.ssa Silvia Dellasin
NUOVA ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al Registro della Stampa va indirizzata al Presidente del Tribunale da parte del proprietario e del direttore responsabile (quest'ultimo deve essere un giornalista o un pubblicista o iscritto nell'Elenco Speciale, se trattasi di un periodico di natura tecnica, scientifica o professionale) allegando fotocopia dei documenti d’identità dei suddetti (se non compaiono personalmente all’atto del deposito) chiedendo l'iscrizione ed indicando:
Alla domanda vanno allegati:
a) autocertificazione del proprietario dichiarante la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici
b) autocertificazione del direttore responsabile dichiarante la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, e l’iscrizione all’albo dei giornalisti o pubblicisti (n. tessera e data rilascio)
c) autocertificazione dell’editore, se diverso dal proprietario, dichiarante la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici
d) ricevuta di versamento di € 168,00 c/c postale n. 8003 – tasse concessioni governative
Se il proprietario è una società o un’associazione occorre allegare alla domanda:
1) copia autentica in bollo dello Statuto (marca ogni 4 facciate);
2) copia autentica in bollo del verbale del consiglio da cui risulti il nominativo del legale rappresentante
3) autocertificazione del legale rappresentante dichiarante il godimento dei diritti politici
4) autocertificazione dichiarante l’iscrizione della società al Registro delle Imprese
Se il proprietario e l’editore sono Associazioni occorre allegare alla domanda quanto indicato ai suddetti punti 1), 2) e 3).
DICHIARAZIONE DEI MUTAMENTI
Ogni richiesta di variazione, che può essere redatta su modello reperibile all'elenco moduli in calce alla pagina, deve essere accompagnata dalla indicazione degli estremi di registrazione del periodico presso il Tribunale.
Ad essa vanno allegati:
Per il cambiamento del proprietario:
Per il cambiamento dell’editore:
Per il cambiamento del direttore responsabile:
Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all’ufficio postale sul C/C postale n.8003 intestato a “Ufficio di registro tasse e concessioni governative – Roma” mediante bollettino postale
Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e delle marche da bollo.
Per la modulistica vedere sezione "Ricerca moduli":